<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Doppio binario e 'connessione sufficiente' tra procedimento tributario e penale (di Fabrizio Amatucci)


Le continue interrelazioni tra procedimento e processo tributario e penale previste a livello normativo e giurisprudenziale, hanno generato, ormai da qualche tempo, la necessità di una revisione del doppio binario sul quale si fonda l’autonomia delle attività istruttorie svolte nelle rispettive sedi. Una delle maggiori spinte verso il ravvicinamento tra procedimento e processo tributario e penale arriva dal diritto europeo e dal principio del ne bis in idem. La sufficiente connessione ed interazione tra le autorità, recentemente considerata dalla Corte EDU nel caso A and B v. Norway del 15 novembre 2016 quale requisito per il mantenimento del doppio binario e per evitare la violazione del ne bis in idem, consente una maggiore circolazione probatoria preliminare nel rispetto del principio della proporzionalità che potrebbe avere un forte impatto sui procedimenti nazionali.

Double track system and 'sufficiently close connection' between criminal and tax proceedings

The continuous overlappings between tax and criminal proceedings that arise in law and case law, have necessarily led, from quite a long time, to rethink the double track system that provides the independence of preliminary investigations. One of the main impetus towards the approximation of tax and criminal proceedings comes from EU law and from the ne bis in idem principle. The sufficient connection and interaction bet­ween different authorities, as recently remarked by the European Court of Human Rights in the A and B v. Norway of 15 November of 2016 as requirement to maintain the double track and avoid infringing the ne bis in idem principle, allow an increased preliminary circulation of evidence in line with the proportionality principle that would have a significant impact on national proceedings.

1. La crisi dell’autonomia tra procedimento tributario e penale L’autonomia tra procedimento penale e tributario, fondata nel nostro ordi­namento sul doppio binario, attraversa da qualche tempo un periodo di crisi derivante da continue interrelazioni tra le due sfere e attività valutative ormai non più tanto separate e distanti. Tale situazione è stata generata da una serie di novità legislative e da orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei che hanno consentito un ravvicinamento tra le diverse fasi istruttorie, pur nel rispetto delle diversità che le caratterizzano. La fase successiva all’abrogazione della pregiudiziale tributaria prevista dalla L. n. 4/1929 ad opera della L. n. 516/1982, ha determinato come reazione nel nostro ordinamento l’autonomia tra i due procedimenti e processi, pur consentendo allo stesso tempo l’eliminazione degli ostacoli normativi all’uti­lizzo reciproco di informazioni e dati acquisiti nelle rispettive sedi [1]. L’autono­mia è stata sancita dall’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000 che chiarisce che il procedimento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, eliminando ogni tipo di pregiudizialità e condizionamento reciproco [2]. Tale disposizione, che si fonda sulla diversità dei fatti giuridicamente rilevanti e delle regole operanti nelle differenti sedi [3], avrebbe dovuto evitare eventuali contrasti tra diversi giu­dicati in presenza di regole e strumenti valutativi e probatori diversi [4]. Il doppio binario trova forse ancora oggi la sua giustificazione più valida nella motivazione della sentenza della Corte cost. n. 51/1992, in cui il limite alla trasmis­sione di notizie acquisite in sede penale è considerato volto a garantire l’effi­cienza ed il buon esito dell’indagine penale e la tutela dei diritti della persona. Ciò nonostante, una serie di interrelazioni tra i procedimenti ed i processi tributario e penale sono state previste a livello normativo e giurisprudenziale ed i due binari hanno iniziato ad incrociarsi sempre più spesso in quanto molteplici risultano essere le contaminazioni tra i diversi modelli di accertamento [5]. È sempre più frequente ad es. l’utilizzo di sentenze di assoluzione o archiviazione dei reati penali nel processo tributario o l’ingresso nel processo tributario di dichiarazioni rese dai terzi o, ancora, intercettazioni che, pur non presupponendo un’autonoma valutazione da parte del giudice tributario, assumo­no rilevanza quali elementi di prova critica [6]. Tale esigenza dimostra la limitatezza del sistema probatorio tributario sin dalla fase istruttoria e l’inadegua­tezza delle presunzioni poste sempre più spesso a [continua..]

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