Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Cessione d'azienda, trasferimento del marchio e valori imponibili nel "sistema" IVA-registro (di Giuseppe Scanu)


Lavoro svolto nell’ambito della Ricerca “Corrispettività, onerosità e valore del trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione giuridica dei beni” (Prin 2009).

La valutazione degli assets riconducibili alla proprietà industriale assume crescente rilievo nell’economia attuale nella quale una parte significativa del patrimonio aziendale è spesso insita nei beni c.d. intangibles e, tra questi, il marchio è in grado di influenzare la performance aziendale a seconda del grado di notorietà e di accreditamento sul mercato, creando così un vantaggio competitivo.

Il processo di valutazione deve misurarsi con l’unicità che ogni brand ha in sé e con la difficoltà di rintracciare transazioni tipologicamente omogenee e, in definitiva, un “mercato del marchio” di riferimento confrontabile al quale attingere per ricavare un valore sufficientemente attendibile ed al riparo da eventuali rettifiche da parte dell’ufficio.

I criteri di valutazione del marchio comunemente adoperati nella prassi hanno mostrato i propri limiti nel valorizzare quel plusvalore latente che il valore contabile iscritto in bilancio non valorizza.

Così, il valore di trasferimento del marchio è pur sempre il risultato di un accordo negoziale e non può consentirsi all’Ufficio, in difetto di ulteriori riscontri probatori, di risalire attraverso meccanismi di “normalizzazione” ad un maggior prezzo rispetto a quanto dichiarato dalle parti.

Sale of business, transfer of trademark and taxable values in the vat-registration tax “system”

Evaluation of intangible assets has reached a great importance in the current economy in which a significant part of corporate assets is represented by intellectual properties and, among these, the trademark is certainly capable to influence the business performance depending on its notoriety and strength on the market, thus creating a competitive advantage.

The process for identifying the value shall face the uniqueness of each brand and the difficulty of finding homogeneous transactions and, finally, a “trademark market” as a term of comparison permitting to determine a value sufficiently reliable and not subject to possible claims by the tax authorities.

The most used criteria for determining the value of trademarks have shown their limits in highlighting the hidden value not emerging from the value indicated in the accounting books.

In this way, the transfer value of the trademark is the result of a contractual agreement and should not allow the tax authorities, in absence of other evidence, to re-determine a “normal” value higher than the one declared by the contracting parties.

1. La distinzione tra cessione d’azienda e trasferimento dei beni nel sistema IVA-Registro L’attenzione con la quale l’Amministrazione finanziaria guarda alla circolazione dell’azienda si spiega con la preoccupazione di far emergere materia imponibile surrettiziamente sottratta ad imposizione, ciò in quanto la considerazione unitaria e il collegamento funzionale dei beni aziendali fa sì che (tendenzialmente) il fenomeno sia fiscalmente neutrale [1] o comunque meno oneroso rispetto al trasferimento frazionato dei singoli assets. Per quel che concerne il sistema impositivo IVA-Registro, imperniato sul principio di alternatività di cui all’art. 40 TUR, la qualificazione dell’opera­zione in termini di cessione d’azienda piuttosto che di mero trasferimento di beni dell’impresa condiziona il regime fiscale applicabile. Nel primo caso, l’atto di cessione è escluso dal campo di applicazione IVA ex art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e sconta l’imposta di registro in misura pro­porzionale [2]; diversamente, si applicherà l’IVA ed eventualmente l’imposta di registro, ma solo in misura fissa [3]. Le conseguenze, sia in termini di prelievo che di determinazione della base imponibile, sono assai rilevanti; da un lato, l’imposta di registro rappresenta un “costo puro”, non essendo basata sugli istituti della rivalsa e della detrazione e, dall’altro, consente di assoggettare a tassazione quel particolare componente del valore dell’azienda costituito dall’avviamento [4]. Il fatto che la normativa fiscale non detta una propria definizione d’azien­da rende problematico stabilire in che termini un compendio di beni, materiali e immateriali, possa costituire azienda [5]-[6]. Tra le prospettive interpretative [7] la giurisprudenza tributaria propende per una concezione statica che valorizza l’esistenza di un complesso di beni funzionalmente organizzato in guisa da farne emergere l’attitudine, anche solo potenziale, all’esercizio d’impresa [8]. Ciò consente di apprezzare la via della continuità della destinazione imprenditoriale dei beni tracciata dall’art. 5 della VI Direttiva [9] e dalla Corte di Giustizia nel riconoscere che la facoltà per ciascun Stato membro di escludere dal campo di imposizione IVA il trasferimento totale o parziale di un’universalità di beni «è diretta a consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli» [10]. Al di fuori del descritto nesso funzionale, la nozione d’azienda perde di consistenza e, semmai, si avrà una vendita frazionata di singoli beni che dissimula la cessione di un compendio aziendale. Su [continua..]

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