La pianificazione fiscale aggressiva è una categoria concettuale del diritto tributario globale e consiste nello sfruttamento delle disparità transnazionali tra gli ordinamenti tributari, al fine di conseguire vantaggi d’imposta che gli Stati non avrebbero altrimenti inteso concedere. Questo articolo delinea i tre elementi essenziali della pianificazione fiscale aggressiva, differenziando questo fenomeno da quelli affini, come in particolare l’abuso e l’elusione fiscale. Analizza, inoltre, il contrasto globale alla pianificazione fiscale aggressiva attraverso il coordinamento fiscale internazionale realizzato sotto l’egida dell’OCSE, tenendo presenti gli obblighi di rispetto del diritto dell’Unione Europea ed evidenziando possibili profili di incompatibilità che potrebbero riguardare sia gli Stati membri dell’Unione Europea, sia la Commissione Europea in relazione a misure di soft law e proposte di integrazione positiva in materia tributaria nel mercato interno.
Aggressive tax planning and the new conceptual category of global tax law Aggressive tax planning is a new conceptual category of global tax law. It consists in the exploitation of cross-border disparities across tax systems with a view to achieving tax advantages that States would otherwise not have meant to give. This article outlines the three main elements of international tax planning and differentiates this from similar phenomena, such as in particular abuse and tax avoidance. Furthermore, it analyses the global fight against international tax planning through international tax coordination under the aegis of OECD, taking into account the obligations to comply with the primacy of European Union law and highlighting possible forms of incompatibility concerning EU Member States and the EU Commission in respect of soft law measures and proposals for positive tax integration in the internal market.
1. Il coordinamento fiscale internazionale e la creazione del diritto tributario globale
Negli ultimi anni la notevole accelerazione del coordinamento internazionale in materia tributaria sta radicalmente trasformando la sostanza della sovranità tributaria nazionale, pur mantenendone inalterata la forma.
I due principali vettori di questa trasformazione sono i progetti di trasparenza fiscale globale [1] e di lotta all’erosione della base imponibile e allo spostamento degli utili (anche noto come progetto BEPS) [2]. Nell’ambito di questi due progetti sta emergendo una nuova dimensione giuridica sovranazionale [3] per l’esercizio della sovranità tributaria, di cui l’Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE) ha assunto la responsabilità tecnica per effetto del mandato politico del G20 [4].
L’attuazione di questi progetti nel diritto tributario sta creando, di fatto, un nuovo ordine giuridico, che possiamo definire con il termine di diritto tributario globale. Il diritto tributario globale è un’espressione di quel diritto globale, di cui la dottrina giuridica ha già da qualche tempo identificato l’esistenza [5]. L’aggettivo globale non deve implicare a nostro avviso una sola rilevanza nelle situazioni internazionali, ma un’aspirazione al coordinamento delle dimensioni giuridiche positive assunte dalle norme tributarie. Preso atto dell’insufficienza di un approccio isolato ai problemi globali [6], si realizza quindi in questo contesto la ricerca di un diritto comune, che consenta di realizzare, per il tramite di un approccio di coordinamento a livello globale, la piena aderenza del prelievo fiscale agli obiettivi di equità e una tassazione in conformità alle manifestazioni di forza economica [7].
È opportuno configurare le dinamiche del diritto tributario globale in un sistema complesso che opera su due livelli e articola in tre fasi il processo di produzione normativa.
Il primo livello (livello superiore) consiste in un insieme di norme comuni ispirate alle migliori pratiche e in grado di offrire soluzioni coerenti ai problemi tributari emergenti a livello internazionale, in ottemperanza del cosiddetto holistic approach. Il secondo livello (livello inferiore o positivo nazionale) attua tali soluzioni all’interno dei singoli sistemi tributari nazionali, apportando gli adeguamenti necessari al fine di essere conforme al diverso contesto.
Le tre fasi del processo di produzione normativa hanno inizio con l’identificazione e lo studio del problema globale. Questa prima fase si svolge in seno a organizzazioni internazionali e con il coinvolgimento di esperti tributari internazionali, autorità tributarie e rappresentanti della società civile.
La seconda fase di tale processo [continua..]