Il contributo prende le mosse da una recente decisione della Corte costituzionale, la quale, investita della questione relativa alla potestà tributaria regionale in materia di c.d. bollo auto, ha stabilito che la disciplina della tassa automobilistica impone alle Regioni l’obbligo di non eccedere i “limiti massimi di manovrabilità” prefissati dal legislatore, rimanendo però libere di introdurre esenzioni non previste dalla legge al fine di promuovere una politica fiscale regionale.
L’autore, pur condividendo la soluzione individuata dalla Consulta, esprime delle perplessità circa la creazione di un tertium genus di tributo regionale – intermedio tra i tributi c.d. derivati e i c.d. tributi propri “in senso stretto” – che parrebbe emergere in questa pronuncia, rilevando che l’autonomia tributaria dovrebbe consistere in misure finalizzate a cogliere le peculiari esigenze del territorio regionale e, in tal modo, favorire lo sviluppo della comunità che lo abita.
The contribution is based on a recent decision issued by the Constitutional Court, which, having been asked to resolve the issue concerning the regional tax sovereignty on the so-called car tax, has established that the discipline of the property tax on motor vehicles imposes on the Regions the obligation not to exceed the “maximum limits of maneuverability” set by the national legislator, while remaining free to introduce tax exemptions not provided for by State law in order to promote a regional fiscal policy.
The author, while sharing the solution identified by the Court, expresses doubts on the creation of a tertium genus of regional tax – intermediate between the so-called derivative taxes and the so-called proper local taxes “in the strict sense” – which seems to emerge in this judgement, noting that the tax autonomy should consist of measures aimed at capturing the peculiar needs of the regional territory and, in this way, favoring the development of its inhabiting community.
Keywords: fiscal federalism, regional taxes, property tax on motor vehicles, regional tax sovereignty, tax exemptions
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1. La materia del contendere, sempre la stessa: tributi propri derivati e legittimità della sovrapposizione tra norma impositiva regionale e norma impositiva statale - 2. Una questione (logicamente) preliminare: la presa d'atto che il requisito dell'iscrizione nei registri imposto dalla norma regionale censurata non poteva essere desunto dalla normativa statale. Conseguente rilevanza della questione di costituzionalità - 3. Legittimità delle sovrapposizioni e particolare status della tassa automobilistica: solo le norme regionali che riducono l'ambito applicativo delle norme agevolative statali sono illegittime, potendo invece le regioni intervenire sulla disciplina del prelievo nel rispetto dei «limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge statale» - 4. Osservazioni conclusive: quali le ragioni per mantenere ancora nell'alveo dei tributi propri derivati la tassa automobilistica e, più in generale, tutti i tributi il cui gettito è attribuito integralmente alle regioni? - NOTE
In un contesto istituzionale in cui l’ordinamento non «attribuisce» nominativamente, con norma costituzionale, i tributi ai diversi enti che costituiscono la Repubblica ed in cui lo Stato, che dispone di una competenza esclusiva sul «sistema tributario … dello Stato» [art. 117, comma 2, lett. e), Cost.], si è appropriato della quasi totalità dei presupposti di imposta, tanto che le principali entrate tributarie delle autonomie provengono da forme di prelievo che comunque sono istituite e disciplinate a livello statale (i c.d. tributi propri derivati), le questioni di costituzionalità che la Corte è chiamata a dipanare non possono che attenere alla legittimità della sovrapposizione della norma impositiva regionale rispetto alla disciplina statale del prelievo [1]. Alla Consulta è chiesto di prodursi in una sorta di actio finium regundorum che, data la perdurante (e, è inutile illudersi, inevitabile) complessità del sistema normativo, richiede al Giudice delle leggi complicate ricostruzioni dogmatiche, le quali, tuttavia, in ragione degli squilibrati assetti della ripartizione, danno soluzione a questioni microconflittuali di dettaglio che, in sé considerate, non meriterebbero tanta attenzione. È questo anche il caso della sentenza in rassegna: la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con riferimento a una vicenda concernente le tasse automobilistiche [2] pretese su un veicolo di interesse storico ultraventennale per l’anno di imposta 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, L.R. Emilia Romagna 21 dicembre 2012, n. 15, a mente del quale «dal 1 gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione» [3]. Secondo la prospettazione del giudice rimettente, [continua ..]
Rilevato agevolmente che l’ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata, non potendosi revocare in dubbio che la pretesa tributaria trovi il suo fondamento negli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 15/2012, tanto che dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbe, perlomeno, «un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice rimettente ...» (par. 2.2), la Corte respinge l’eccezione della Regione nella parte in cui si era sostenuto che, dall’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 dicembre 2009 [8], il quale definisce, all’art. 1, lett. a), veicolo di interesse storico o collezionistico quello che risulti iscritto in uno dei registri indicati nell’art. 60, comma 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”), l’esenzione fiscale sarebbe subordinata, anche sulla base della normativa statale, «al rilascio della predetta certificazione, che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione». Ed invero, rileva il Giudice delle leggi, nel giudizio di costituzionalità si pongono a raffronto l’abrogato art. 63, comma 2, L. n. 342/2000 e l’art. 7, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 15/2012, in una situazione in cui il significato della norma statale non è stato modificato per il fatto che dal 2011 i soggetti riconosciuti dalla legge abbiano abbandonato, in attuazione dell’anzidetto decreto ministeriale, la loro precedente prassi, imperniata sulla richiesta del possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale. In altri termini, osserva persuasivamente la Corte, «la portata di una disciplina fiscale statale – che rimette all’ASI la sola individuazione, nell’ambito delle categorie elencate direttamente dal comma 2, dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – non può ... essere fatta discendere dai requisiti aggiuntivi introdotti da un ente privato di tipo associativo, quale l’ASI, a seguito di variazione della prassi seguita» (par. 4.1). Ma non è tutto. L’art. 63, comma 4, L. n. 342/2000 prevedeva nella formulazione vigente ratione temporis, che la circolazione del veicolo storico fosse assoggettata «in caso di circolazione sulla pubblica strada» a una tassa forfettaria annua, [continua ..]
La ricordata duplice valutazione si è imperniata sul ruolo e sulla funzione dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale stabilisce che «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale». Si tratta, rileva la Corte, di un «principio di coordinamento del sistema tributario che assume la valenza di parametro interposto cui la Regione deve attenersi nell’esercizio della propria competenza legislativa», con la conseguenza che la tassa automobilistica deve comunque considerarsi un tributo proprio derivato. La norma citata, dunque, che pur attribuisce poteri molto ampi e consistenti alle regioni, non consente di modificare i risultati interpretativi sulla classificazione del tributo come derivato cui la Corte costituzionale è costantemente approdata [10]: dalla formulazione dell’anzidetta disposizione, infatti, si è evidenziato da parte della Consulta nella sentenza 19 dicembre 2012, n. 288, «si inferisce … non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, …, ma solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi propri derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senza che questo comporti una modifica radicale del tributo, come anche confermato dall’inciso “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”». Le conclusioni, a questo punto, per quel che concerne la parte della norma che limita l’agevolazione statale, sono obbligate (e confermative di esiti già in precedenza raggiunti dalla Corte [11]): la norma regionale è illegittima perché, contravvenendo all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., attenua, per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico, in forza del previsto obbligo di iscrizione nei registri, la portata agevolativa dell’art. 63, comma 2, L. n. 342/2000 e quindi lede la competenza esclusiva statale sul «sistema tributario [...] dello Stato» (par. 4.3). Non dissimile, in linea di principio, dovrebbe essere l’esito interpretativo con riguardo all’altra parte della norma, quella in cui si amplia l’ambito della disposizione agevolativa statale. Ed infatti, la [continua ..]
Gli esiti interpretativi cui la Corte costituzionale è addivenuta sono, lo si è già detto, del tutto condivisibili. Forse, non era necessario arrivare alla teorizzazione di un tertium genus di tributo regionale, tra i derivati e i propri in senso stretto, risultando sufficiente, per supportare la decisione, il disposto dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 68/2011, il quale, pur utilizzando un termine particolarmente ambiguo, quello di “manovrabilità”, pone, tuttavia, quale chiaro limite al legislatore regionale quello di non introdurre norme che rendano più oneroso il carico fiscale in capo ai soggetti passivi della tassa automobilistica. Vi sarebbe un’ulteriore limitazione all’azione legislativa regionale, che il Giudice delle leggi ha giustamente evidenziato: il favor regionale non può modificare il tributo nei suoi profili essenziali e nemmeno porsi in contrasto con i principi che stanno a base dell’ordinamento, ma, anche qui, la Consulta ha avuto gioco facile, non potendosi di certo attribuire una tale portata alla microesenzione oggetto di censura. A ben vedere, dunque, le difficoltà più significative, con il che non si vuole di certo sminuire il meritorio lavoro della Corte, stanno nella decrittazione del carattere bidirezionale della norma, contemporaneamente restrittiva ed estensiva, additiva e sottrattiva: non era facile dipanare la matassa, leggendo le opposte traiettorie di una disposizione che è e resta fondamentalmente inutile, sovrapponendosi ad una disposizione di legge statale che è, a sua volta, altrettanto inutile. Lo scopo dell’autonomia tributaria, infatti, non è quello di consentire alle regioni di agevolare di più i proprietari, solitamente benestanti, di belle macchine ultraventennali da utilizzare la domenica mattina per andare a fare colazione al bar, ma dovrebbe essere quello di calibrare la politica fiscale alle esigenze del territorio in modo da favorire lo sviluppo delle comunità locali. Tutto il contrario di quel che accade nella vicenda di specie, laddove si lavora in sovrapposizione a una norma agevolativa statale (già di per sé assurda) per (queste erano le intenzioni) superare le maglie (ritenute) troppo strette del “particolare” interesse storico o collezionistico, senza nemmeno riuscirci del tutto, per il burocratico intento del [continua ..]