<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Avviso di accertamento ante tempus e vizi dell'atto (di Salvatore Muleo)


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha deciso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento, riconoscendo quindi la necessità di un contraddittorio procedimentale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il vizio invalidante non sussista nell’omissione della rappresentazione nella motivazione dell’atto delle ragioni di urgenza, bensì nella loro effettiva assenza, da verificarsi anche in sede processuale nonostante non se ne sia fatta menzione nell’atto; e ciò non è condivisibile.

Ante tempus notice of assessment and invalidity

The Grand Chamber of the Italian Supreme Court held that the failure to comply with the sixty-days term from the issuance of the conclusive tax report implies the invalidity of the notice of assessment, thus recognising the need for a procedure in which both parties are heard. Nevertheless, the Court held that no invalidity occurs in case the notice of assessment does not specify the reasons of urgency, but only in case of their effective absence that shall be verified also during the tax trial; and this does not appear to be shareable.

1. L’intervento delle Sezioni Unite sulla discussa questione delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle regole previste dall’art. 12, ultimo comma, dello Statuto La questione portata all’esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza in commento riguardava la conseguenza derivante dall’inosservanza del precetto di cui all’art. 12, ultimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, che prevede che, terminata la verifica, sia rilasciato un processo verbale di chiusura al contribuente, che questi possa comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, da valutarsi necessariamente dall’ufficio impositore, e che l’atto impositivo non possa essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, come noto, ha percorso tre diversi indirizzi giurisprudenziali, riepilogabili come segue [1]. Ad un primo indirizzo sono ascrivibili quelle sentenze che hanno cassato con rinvio le sentenze di merito che avevano annullato gli atti impositivi, rilevando la mancanza del controllo della rispondenza della motivazione degli atti rispetto alle ragioni che avevano determinato l’urgenza ed avevano indotto l’amministrazione finanziaria all’emissione anticipata degli atti stessi [2]. Un altro orientamento, invece, ha negato l’indefettibilità della garanzia del contraddittorio procedimentale e, attribuendo valore decisivo alla mancanza della e­spressa previsione di nullità nello Statuto dei diritti del contribuente, ha concluso per la qualificazione di mera irregolarità della violazione dell’art. 12 dello Statuto stesso [3]. Un terzo indirizzo, infine, ha riconosciuto che il termine dilatorio in esame ha funzione di garanzia per il contribuente ed ha conseguentemente deciso che la sua lesione provoca un vizio che invalida l’atto impositivo successivo [4]. Ovviamente ogni filone giurisprudenziale è stato costretto a tener conto della nota ord. 24 luglio 2009, n. 244 emessa dalla Corte costituzionale, che, intervenendo a proposito della legittimità costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost. dell’art. 12, com­ma 7, della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), ha rigettato l’eccezione di incostituzionalità [5], poiché il giudice remittente avrebbe dovuto valu­tare la questione della legittimità dell’avviso di accertamento non rispettoso del­l’obbligo di motivazione, anche sotto il profilo dell’urgenza, alla luce del combinato disposto degli artt. 12 della L. n. 212/2000, 7, comma 1, della stessa legge, e 3 e 21 septies della L. n. 241/1990, come di recente modificata. Anche di tale ordinanza ogni indirizzo giurisprudenziale ha incidentalmente fornito una propria [continua..]

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