Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Alcune considerazioni sulla rilevanza dell'avviamento nella cessione 'indiretta' dell´azienda e sulla determinazione del valore degli immobili (di Susanna Cannizzaro)


Secondo la Corte di Cassazione è possibile considerare l’avviamento al fine di verificare l’emersione della plusvalenza tassabile in caso di cessione della totalità delle partecipazioni.

La presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore, utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità, sembrerebbe portare per un verso ad una progressiva erosione, ai  fini fiscali, della distinzione esistente tra i due concetti, per altro verso ad una sostituzione del corrispettivo, con un valore medio o normale.

Some considerations on the relevance of goodwill in 'indirect' company transfer and on the determination of the real estate value

According to recent case-law, the goodwill can be taken into account in order to verify the emersion of taxable capital gains in the event of the transfer of the totality of shares, therefore considering the transfer of company and the concentration of all the shares in the hands of a single subject as fully comparable.

On the basis of a well-established position of the Supreme Court, there is a general principle that the amount of taxes affecting the transfer should be determined uniformly both for direct and indirect taxes.

If taken, the path traced by the jurisprudence would seem to lead, on the one hand, to the progressive erosion, for tax purposes, of the distinction between the concepts of value and consideration, deemed equivalent, on the other hand, to a replacement of the consideration with a normal or average value.

Cass., sez. V, sent. 21 dicembre 2011, n. 27987 (udienza del 15 novembre 2011) – Pres. Lupi, Rel. D’Alonzo Imposte sui redditi – Cessione totalità partecipazioni – Plusvalenza – Avviamento – Imposta di registro – Valore accreditato – Presunzione corrispondente – Prezzo incassato In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione della totalità delle partecipazioni sociali – nella specie effettuata solo nella misura del 90% – consente all’Am­ministrazione di prendere in considerazione l’avviamento, poiché il relativo valore si realizza, di norma, non solo nel caso di sostituzione nell’impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell’intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ma anche mediante concentrazione dell’intero capitale nella persona di un unico soggetto. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di corrispondenza del valore di mercato, accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, con il prezzo incassato – utilizzabile ai fini dell’accertamento dei redditi derivanti da plusvalenze per cessioni immobiliari – non può valere allorché gli Uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta di registro, a causa della preclusione derivante dal­l’art. 54, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, non abbiano potuto accertare l’effetti­vo valore venale del bene, poiché detta disposizione ha inteso individuare per i beni immobili non una base imponibile diversa dal valore venale, ma soltanto un criterio idoneo a ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuente. (... omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE (... omissis) Nel merito, va posto in evidenza che la controversia ha ad oggetto unicamente la ripresa a tassazione della plusvalenza (non dichiarata) che si assume realizzata (1) con la “cessione di una quota di partecipazione del 90% in altra società” e (2) con la “rivendita di immobili precedentemente acquistati”. La ricorrente sostiene: nel primo caso, che nel valore della “quota” ceduta si deve comprendere anche quello dell’“avviamento” della società partecipata; nell’altro, che “nell’operato dell’ufficio” non “ha contato ... il prezzo di vendita degli immobili ... (fosse o meno correlato al valore catastale), sibbene e se si fosse determinato o meno una plusvalenza”. Siffatte questioni pongono, innanzi tutto, il problema, eminentemente giuridico, della ravvisabilità, in entrambe le ipotesi, di una plusvalenza fiscalmente rilevante. A tali questioni, nel caso, deve essere data risposta conclusivamente negativa. B.1. Il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, [continua..]

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