<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Aumento dei tributi propri delle Regioni e fondo nazionale della protezione civile (di Caterina Verrigni)


La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di protezione civile per violazione degli artt. 3, 23, 77, 117, commi 2 e 3, 118, commi 1 e 2, 119, 121 e 123 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Le norme censurate riguardano la dichiarazione dello stato di emergenza, in presenza di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità di estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Viene impugnato l’art. 2, comma 2 quater, D.L. n. 225/2010, nella parte in cui introduce i commi 5 quater e 5 quinquies, nell’art. 5, L. 24 febbraio 1992, n. 225, (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

La prima norma (art. 5, comma 5 quater, L. n. 225/1992) prevede che, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti alla stessa, il Presidente della regione interessata dagli eventi calamitosi sia autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, nonché ad elevare ulteriormente l’aliquota dell’accisa regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura consentita.

In virtù della seconda disposizione (art. 5, comma 5 quinquies, L. n. 225/1992), qualora le misure così adottate non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di rilevanza nazionale, può essere disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.

Increase of 'proper' regional taxes and National Fund for Civil Protection

The Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality of some legislative provisions about civil protection, for breach of articles 3, 23, 77, 117, paragraphs 2-3, 118, paragraphs 1-2, 119, 121, and 123 of Italian Constitution, and for breach of the principle of loyal cooperation.

Specifically, those provisions concern the declaration of state of emergency in case of natural disasters, catastrophes or other events that, for their intensity and extent, have to be met using extraordinary powers and means.

The challenged provision is article 2, paragraph 2-quater, of Law Decree 29 December 2010, n. 225, converted into law by article 1, paragraph 1 of Law 26 February 2011, n. 10, insofar as it introduces paragraphs 5-quater and 5-quinquies in article 5 of Law 24 February 1992, n. 225 (instituting the National Service for Civil Protection).

The first rule (article 5, paragraph 5-quater of Law n. 225/1992) provides that, in case a natural disaster occurs, if the Regional financial resources are not sufficient to bear the related costs, the President of the involved Region is authorized to decide an increase of own taxes, or supplementary taxes, up to the maximum allowed by the applicable rules, and at the same time to further increase the rate of regional excise duty on leaded petrol used by road vehicles, up to five cents per liter, beyond the limits normally allowed.

Pursuant to the second rule (article 5, paragraph 5-quinquies of Law No. 225/1992), if such measures appears to be inadequate, or in presence of other events of national relevance, the recourse to the National Fund for Civil Protection is allowed.

Corte cost., sent. 16 febbraio 2012, n. 22 – Pres. Quaranta, Rel. Gallo Finanza pubblica – Riparto funzioni tra Stato e Regioni in tema di protezione civile – Autonomia di entrata e di spesa – Alterazione parametro costituzionale – Sussiste Questioni generali – Dovere di solidarietà e principio di uguaglianza – Violazione – Sussiste È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 119 Cost., l’art. 2, comma 2 quater D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10) nella parte in cui introduce i commi 5 quater e 5 quinquies, primo periodo, nell’art. 5, L. 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto tali norme, imponendo alle regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile ledono l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ed inoltre obbligano le stesse ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (servizio nazionale di protezione civile). L’art. 2, comma 2 quater, D.L. n. 225/2010, viola gli artt. 2 e 3 Cost., relativi ai principi di solidarietà ed uguaglianza poiché l’obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla regione nel cui territorio si è verificato l’evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana, con ricorsi notificati il 27, il 26, ed il 27 aprile 2011, depositati in cancelleria il 4, il 5 ed il 6 maggio 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del registro ricorsi 2011. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Marcello Cecchetti per le Regioni Basilicata, Puglia e Toscana, Stefano Grassi per le Regioni Marche e Abruzzo e l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri. 1. – Con ricorso notificato il 27 aprile 2011 e depositato il successivo 4 maggio (reg. ric. n. 38 del 2011), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità [continua..]

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