L'operatività dell’attenuante di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 presenta ancora aspetti critici, tanto nei suoi profili sostanziali, quanto in quelli processuali, ai quali, peraltro, neppure la legge delega per la riforma del sistema fiscale n. 23/2014 e lo schema di decreto legislativo, che dovrebbe darvi attuazione, offrono una soluzione. Relativamente ai primi, la regola giurisprudenziale per cui non rileva il pagamento rateale in caso di accertamento con adesione lascia molto perplessi anche alla luce dell’evoluzione normativa. Relativamente ai secondi, si segnalano importantiaperture a favore dei contribuenti in caso di ricorso ai c.d. procedimenti speciali.
Payment of the taxes due as an extenuating circumstance The application of the extenuating circumstance provided by Art. 13, Legislative Decree No. 74/2000 still presents various critical issues under both a substantive and procedural perspective, which remain unsolved even after the approval of Delegation Law No. 23/2014 setting out the guidelines for reforming the tax system and the issuance of the draft legislative decree that should implement such guidelines.
As to the substantive issues, the rule developed by case law according to which the payment through instalments after a tax settlement is not relevant, is hardly understandable also in the light of the legislative developments. In relation to the procedural issues, there are some recent and important decisions in favour of the taxpayers applying to the so-called alternative procedures.
1. Considerazioni introduttive
L’art. 13, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [1] (anche nella formulazione che dovrebbe risultare dopo le modifiche apportate in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 [2]) prevede, quale circostanza attenuante dei reati tributari e, probabilmente, anche quale causa di estinzione di alcuni di tali reati, il pagamento dei “debiti tributari”, ovverosia di quanto dovuto a titolo di imposta e relativi interessi [3], e (ai sensi del comma 2) delle “sanzioni amministrative” [4], è l’ultimo approdo di un’articolata evoluzione normativa [5] in quanto il legislatore nel corso degli anni, ha risolto in vario modo il problema della rilevanza da attribuire, ai fini penali, al pagamento dei tributi evasi.
In passato la normativa di riferimento si rinveniva nella L. 7 agosto 1982, n. 516, che non prendeva in considerazione il pagamento del tributo (eventualmente) evaso o, comunque, la definizione del procedimento amministrativo di imposizione né come esimente, né come causa di esclusione della punibilità e neppure come circostanza attenuante specifica rispetto ai reati fiscali [6]. Successivamente tale approccio è stato modificato con l’art. 2, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel senso di prevedere che la definizione del debito tributario mediante accertamento con adesione escludesse la punibilità per i reati concernenti le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto (ad eccezione dei reati del sostituto d’imposta previsti dall’art. 2, commi 3 e 4, L. n. 516/1982).
Il D.Lgs. n. 74/2000 è stato, in ordine di tempo, l’ultimo intervento normativo e con esso il legislatore ha ancora una volta modificato il proprio orientamento: il pagamento del tributo, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, non è più causa di esclusione della punibilità, ma mera circostanza attenuante [7].
Tale approccio sembrerebbe parzialmente modificato dall’attuazione della legge delega n. 23/2014, in quanto (stando all’art. 13 dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014) il pagamento del debito tributario, da una parte, diverrebbe causa di estinzione dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis e 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000 e, dall’altra, resterebbe circostanza attenuante per gli altri delitti di cui al medesimo decreto [8]. Con riferimento a questa ipotesi, sarebbe modificato l’ammontare della riduzione [9]: non più “fino ad un terzo”, ma “fino alla metà” (passando così quella in esame da circostanza attenuante ad effetto comune a circostanza attenuante ad effetto speciale, come, peraltro, già era nella sua originaria versione).
Tale modifica legislativa non vale a [continua..]