Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Applicabilità della disciplina della determinazione catastale della base imponibile (c.d. prezzo-valore) alle vendite all´asta (di Guido Salanitro)


La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disciplina della determinazione catastale della base imponibile delle imposte sui trasferimenti, nella parte in cui non è prevista la sua applicazione agli acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. La decisione della Corte è condivisibile nella misura in cui si ritenga che non solo nelle vendite all’asta, ma anche nelle vendite tra privati, la base imponibile sia costituita dal prezzo.

The cadastral determination of the taxable base is applicable to auction sales

The Italian Constitutional Court strikes down the regulation of cadastral determination of the taxable base for transfer taxes, in the part that does not provide its application also to purchases following expropriation procedures or public auctions. The decision of the Constitutional Court is absolutely shareable in the measure that it leads to consider that the effective price represents the taxable base applicable not only to auction sales, but also to sales between private parties.

Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 6 – Pres. Mazzella, Rel. Carosi Imposte e tasse – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Immobile acquisito in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto – Base imponibile costituita dal prezzo di aggiudicazione – Mancata previsione del diritto di chiedere la tassazione sulla base del valore catastale – Ingiustificata discriminazione del trattamento tributario – Illegittimità costituzionale. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986, fatta salva l’applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973. (omissis) Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso dalla Commissione tributaria provin­ciale di Grosseto nel giudizio vertente tra M.A. e l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Gros­seto con ordinanza del 29 luglio 2010 iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’an­no 2012. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi. RITENUTO IN FATTO 1. – La Commissione tributaria provinciale di Grosseto, con ordinanza del 21 giugno 2010, depositata in data 21 luglio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012,), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui, derogando al solo art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), non consente – nel caso di acquisti di beni immobili avvenuti in sede di espropriazione forzata di cui all’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 – di determinare la base imponibile ai fini [continua..]

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