Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il principio europeo dell'effettività della tutela e gli anacronismi delle presunzioni legali tributarie alla luce dei potenziamenti dei poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria (di Salvatore Muleo)


I poteri dell'amministrazione finanziaria sono stati significativamente incrementati dalle recenti disposizioni normative e la perdurante presenza di diverse presunzioni legali richiede una riflessione sulla loro compatibilità con essi.

La permanenza di alcune presunzioni legali nell’ordinamento italiano può esser messa in dubbio, poiché dev’esser costantemente verificata alla luce del principio europea di effettività della tutela.

Il principio di vicinanza della prova, inizialmente elaborato dalla giurisprudenza civile e quindi diffuso nelle altre discipline, è il riferimento da prendere in considerazione con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova.

The european principle of effective protection and the anachronisms of legal tax presumptions in the light of the strengthening of the tax administration's powers

The tax administration’s powers have been significantly strengthened by recent laws; the concurrence of several legal tax presumptions  requires to analyze their compatibility with the former. The provision of legal tax presumptions is doubtful  in the light of the European principle of effective protection.

The principle of the proximity of the evidences, initially worked out by the jurisprudence of civil courts and then spread into other branches of the legal system, has to be evaluated with regard to the rules on the distribution of the burden of proof.

1. L’ingigantimento dei poteri istruttori in capo all’Amministrazione finanziaria e precipuamente all’Agenzia delle Entrate Negli ultimi anni, come noto, si è assistito ad un sensibile potenziamento dei poteri istruttori dell’amministrazione finanziaria. Tale fenomeno, al quale si è assistito nel nome della lotta all’evasione fiscale, è per certi versi condivisibile e per altri meno. Nel primo senso sono sicuramente da condividere tutte quelle disposizioni che, superato l’antico baluardo del segreto bancario, hanno esteso le potestà investigative sui conti bancari anche ad ipotesi in cui l’accertamento del fatto riguardasse la realizzazione di un presupposto rilevante ai fini del­l’imposta di registro. Una regola siffatta è certamente opportuna, giacché evi­ta che si creino delle differenze assiologiche tra le varie imposte [1] ed in definitiva fornisce (seppur farraginosa) attuazione alla necessità di previsione di identiche regole per l’accertamento tributario, esigenza alla quale ordinamenti viciniori hanno risposto, come noto, mediante la positivizzazione di un’unica legge sul procedimento tributario [2]. Per altro verso, seri dubbi devono essere avanzati invece in ordine alla re­cente previsione in base alla quale [3] gli operatori finanziari sono tenuti a co­municare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni dei conti bancari ed assimilati. Si tratta, invero, di un obbligo mai previsto in precedenza [4], la cui attuazione causa una lesione della privacy dei contribuenti dalle dimensioni inestimabili ed in realtà dipendenti dalle modalità con cui tale potere sarà esercitato. Se l’accesso a quella banca dati sarà limitato allo specifico verificatore del contribuente, la questione si prospetterà negli stessi termini in cui essa era precedentemente inquadrabile e la lesione della privacy sarà l’ineluttabile sacrificio conseguente all’esercizio di un potere diretto a dare attuazione all’interesse fiscale. Analogamente si dovrà concludere per il caso di verifica a carico di terzi. Ma, al di fuori di dette ipotesi, l’e­ventualità che i conti correnti siano visionati indipendentemente da verifiche in corso o per tentare ispezioni random lascia profondamente perplessi. E peraltro si deve anche censurare il sostanziale arbitrio che il legislatore ha contemplato, allorquando ha permesso che il Direttore dell’Agenzia delle en­trate disponesse praticamente ad nutum le modalità della comunicazione e della conservazione dei dati bancari, dopo aver solo sentito le Associazioni di categoria degli operatori finanziari ed il Garante per la protezione dei dati personali ma senza obbligo di adeguarsi alle eventuali prescrizioni [continua..]

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