Nella transazione fiscale il legislatore consente la deroga al tradizionale principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria e lo scopo della deroga è evitare, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell’impresa e prevenirne il fallimento. La transazione costituisce una fase endoconcorsuale, che si chiude con l’adesione o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante espressione di voto da parte dei creditori, tra i quali l’Amministrazione finanziaria, la quale resta comunque soggetta alle sorti del concordato medesimo e ne subisce gli effetti obbligatori e remissori conseguenti all’omologazione. Particolarmente rilevanti sono gli effetti che si producono in capo al contribuente in caso di adesione alla transazione. Non può rientrare nell’ambito della transazione il credito IVA, in virtù della sua natura di tributo costituente risorsa propria della Unione Europea.
The role of tax authorities in the "fiscal transaction" In the “fiscal transaction”, the lawmaker expressly admits a derogation to the traditional principle of unavailability of tax obligation and its purpose is to avoid, as far as possible, the irreversible collapse of the company and prevent its bankruptcy. The transaction constitutes a phase within the bankruptcy proceedings, which ends with the agreement or rejection to the proposed agreement through the creditors’vote, including the one expressed by the tax authorities, which remain still subject to the fate of the pre-bankruptcy proceedings and it suffers the obligatory effects consequent to the judicial approval. The effects for the taxpayer in case of “fiscal transaction” are particularly important. VAT cannot be reduced through the “fiscal transaction”, since it is a tax representing a proper financial resource of the European Union.
1. La natura della transazione fiscale
L’art. 182 ter, R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare) ha inserito, nell’ambito del concordato preventivo, l’istituto della transazione fiscale.
Ai sensi dell’art. 160 L. fall. il contribuente-debitore [1] può pervenire ad un accordo giudiziale con i propri creditori (tra i quali l’Amministrazione finanziaria [2]) così da estinguere le sue obbligazioni e, soprattutto, evitare il fallimento.
La disciplina dell’art. 182 ter non prevede alcuna ipotesi di interlocuzione diretta tra l’Amministrazione finanziaria ed il proponente [3], né sono previste trattative tra le parti [4]; ciò in ragione del fatto che il credito tributario, per sua natura, è indisponibile [5] ed irrinunciabile e, di conseguenza, non è negoziabile sulla base di criteri prettamente transattivi [6].
Una parte della dottrina [7] evidenzia la portata obbligatoria della transazione, ai fini del concordato, in virtù della natura eccezionale dell’istituto, il cui utilizzo si giustifica solo all’interno dei limiti posti dal procedimento della legge fallimentare [8]. Inoltre, soltanto attivando la procedura della transazione si giungerà ad una quantificazione certa e stabile dei debiti tributari; in assenza di tale quantificazione si rischierebbe di omologare una proposta concordataria in cui sono indicati debiti tributari non corrispondenti all’importo effettivamente a carico del contribuente.
Altra parte della dottrina [9], invece, ritiene che la transazione non sia un autonomo accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, bensì è solo un sub-procedimento facoltativo interno al concordato preventivo, il cui unico scopo è quello di dar luogo al voto del creditore-Fisco.
Anche la giurisprudenza di merito è divisa. Vi è infatti chi ritiene che la transazione sia facoltativa all’interno del concordato, sostenendo che il mancato assenso ad essa da parte dell’ente preposto non impedisca l’omologazione del concordato preventivo, posto che nell’ambito del concordato la transazione in questione è un’opzione meramente facoltativa per il debitore, così che il piano concordatario potrebbe imporre la falcidia dei crediti tributari anche in assenza dell’accesso al procedimento di cui all’art. 182 ter L. fall. [10].
Secondo una parte minoritaria della giurisprudenza, al contrario, la transazione fiscale figura quale strumento indispensabile per consentire al Fisco di partecipare al meccanismo del voto ed acconsentire ad una riduzione del credito erariale [11].
Sul punto è intervenuta infine la Corte di Cassazione, la quale ha concluso che la transazione fiscale non [continua..]