Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'(in)applicazione dell'aliquota IRES dimezzata agli enti aventi fini di religione e di culto e i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario (di Laura Castaldi)


Il contributo si sofferma ad analizzare criticamente la consolidata interpretazione giurisprudenziale del disposto dell’art. 6, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 601/1973 da ultimo riproposta nella sentenza commentata evidenziandone i molteplici risvolti problematici e la valenza sostanzialmente abrogatrice della norma. Si riflette brevemente sui possibili limiti all’attività ermeneutica con riferimento alle norme di esenzione e di agevolazione.

The (in)applicability of the “halved” corporate tax rate for religious institutions and the relationships between legislative and judiciary powers

This paper critically surveys the consolidated judicial interpretation of Art. 6, para. 1, letter c), of Presidential Decree No. 601/1973, which has been recently remarked in the commented decision, and highlights the various problematic issues and the abrogative attitude of such rule. The analysis will also focus on the possible limits to the interpretation activity, with particular reference to provisions granting tax exemptions and tax reductions.

Cass., sez. trib., 2 ottobre 2013, n. 22493 – Pres. Cappabianca, Rel. Cigna IRES – Agevolazioni ed esenzioni – Riduzione alla metà dell’aliquota per Enti equiparati a quelli di beneficenza o di istruzione – Ente ecclesiastico riconosciuto esercente anche attività di gestione di case di cura – Rapporto di strumentalità diretta e immediata con il fine di religione e di culto – Esclusione – Agevolazione – Non spetta – Art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota IRES ex art. 6, D.P.R. n. 601/1973 in favore di enti non commerciali equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare che l’attività esercitata, in via esclusiva o principale, dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale e, inoltre, in presenza di attività commerciale non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini di religione e di culto: non essendo tale un’attività volta al procacciamento di mezzi economici quando per la sua intrinseca natura o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto) non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine. In tale ultimo caso, siffatta attività dovendo essere classificata co­me “attività diversa”, soggetta all’ordinaria tassazione. (omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due avvisi di accertamento relativi agli anni 1999 e 2000 l’Agenzia delle Entrate di Milano (OMISSIS) contestava all’Ente “Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Religioso dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi” sia l’indeducibilità dei canoni di leasing relativi ad alcuni beni strumentali utilizzati dall’Ente sia l’inapplicabilità a que­st’ultimo della riduzione alla metà dell’IRPEG, prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. c); con particolare riguardo al secondo dei due rilievi, assumeva l’Uf­ficio che la gestione di case di cura da parte dell’Ente costituiva attività commerciale, come tale non agevolabile fiscalmente. Avverso detti avvisi l’Ente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Milano, decisi da quest’ultima con due distinte sentenze: con la prima, relativa all’anno 1999, la CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso impugnato; con la seconda, relativa all’anno 2000, rigettava il ricorso. La CTR Lombardia, riuniti gli appelli proposti avverso le due sentenza, dichiarava la deducibilità dei [continua..]

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