Lavoro svolto nell’ambito del Progetto di ricerca di base finanziata dalla L.R. Sardegna n. 7/2007.
L’acqua può essere considerata sia quale elemento strutturale di una fattispecie tributaria sia quale “bene pubblico” da proteggere attraverso strumenti fiscali disincentivanti sia, infine, come oggetto di cessioni e prestazioni rese da un ente societario.
Il ruolo del “federalismo fiscale” espresso nella L. n. 42/2009 e nei successivi decreti, da un lato, consente alle Regioni di istituire nuovi tributi locali con forti caratteristiche ambientali e territoriali e con una peculiare destinazione del pagamento ma, dall’altro, i Comuni possono istituire tasse ad orientamento ambientale solo previa legge statale o regionale; in entrambi i casi la tassazione locale potrebbe soddisfare esigenze di tutela ambientale così come essere un supporto per l’implementazione del principio europeo “chi inquina paga”.
La frequente gestione diretta degli acquedotti da parte di società partecipate sia da privati che da enti pubblici non esclude la natura tributaria della somma pagata per l’erogazione in assenza di un regime di concorrenza e nonostante la forma societaria nell’erogazione dei beni e servizi.
The 'tax regime' of water between fiscal 'federalism' and privatisation of its discipline and management Water shall be considered a structural element of a tax, a “public good” deserving legal protection through fiscal disincentives, and the object of private companies’ economic activities.
The function of “fiscal federalism” provided by Law No. 42/2009 and subsequent decrees, on one hand, allows the Regions to introduce new local taxes with strong environmental and territorial characters and a peculiar destination of their revenue and, on the other hand, Municipalities shall establish environmental taxes only if provided by State or Regional laws. In both cases, local taxation will achieve the goal of environmental protection and enforce the European “polluters pay principle”.
The frequent direct management of aqueducts by public or private owned companies does not exclude the fiscal nature of the amount paid for water supply, in absence of a competition law framework and notwithstanding the corporation form in supplying goods and services.
1. L’acqua e il diritto tributario. Le possibili relazioni con un presupposto tributario e con le diverse modalità di “gestione”. La necessaria delimitazione dell’indagine
L’acqua, nella comune percezione, è quanto di più importante e scarso si possa rinvenire nell’ambiente.
In quanto “bene” essa è suscettibile di essere valutata economicamente e, quindi, di costituire oggetto di scambio e di apprezzamento da parte del legislatore (anche) tributario; più in particolare, da un lato, al pari degli altri “beni” trasferibili nel godimento è assoggettata alle disposizioni che regolano il prelievo erariale sugli scambi nelle imposte sul reddito e sul valore aggiunto; dall’altro, può assumere (un maggior) rilievo nella sua tutela come “bene” ambientale prezioso e nella sua gestione ed erogazione come “bene” di consumo di massa.
In questa sede intendiamo dedicare attenzione alla rilevanza che essa può avere quale elemento di una “fattispecie tributaria” locale relativa ad un prelievo locale (i) “a favore” dell’acqua alla stregua di un tributo ambientale (ii) e/o “sull’“acqua quale oggetto di uno scambiotra imprese o tra imprese e consumatori finali.
a) In ordine al primo aspetto essa può essere assunta all’interno di un tributo locale (per ora genericamente inteso, senza distinguere fra tributo derivato e tributo proprio) quale bene alla cui tutela sia destinato il gettito (secondo il modello del tributo a destinazione ambientale) o quale bene il cui “consumo” in termini di inquinamento costituisca presupposto del prelievo (secondo il modello del tributo ambientale in senso stretto).
Sia nell’uno che nell’altro caso, la definizione dell’autonomia normativa tributaria risultate dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e dai decreti delegati ben consente di individuare gli spazi di “valorizzazione” dell’acqua attraverso forme di imposizione locale ambientale.
b) In ordine, invece, al secondo aspetto dell’indagine, l’attuale assetto dellagovernancedella gestione ed erogazione dell’acqua presenta profili di interesse gius-tributario circa la forma soggettiva adottata per l’esercizio di tale forma di impresa, le modalità con cui ed il “mercato” in cui l’erogazione viene fornita quali elementi di qualificazione della remunerazione dell’erogazione.
Più nel dettaglio, infatti, la privatizzazione della forma soggettiva attraverso l’affidamento della gestione ed erogazione del servizio idrico a società commerciali di diritto privato di per sé non dovrebbe essere sufficiente, come vedremo, ad espungere in termini automatici dall’ambito dei tributi quanto pagato dai [continua..]