Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il doppio volto del concordato preventivo nella riforma tributaria, tra imposizione e collaborazione (di Daniele Canè, Ricercatore di Diritto tributario, Università degli Studi dell’Insubria)


Il decreto sull’accertamento (re)introduce la possibilità, per autonomi e imprese minori, di determinare, in accordo con l’amministrazione, una parte dell’im­po­nibile da assoggettare a tassazione nel biennio successivo, con irrilevanza dei redditi prodotti, preclusione degli accertamenti e alcune semplificazioni. L’istituto a­vrebbe le potenzialità per riorientare il rapporto amministrazione-contribuenti a criteri di collaborazione, rispetto a un contesto che ha a lungo concepito il concorso alle spese pubbliche come imposizione dall’alto di un dovere, più che consapevole osservanza dal basso. Ma il testo delinea un istituto “doppio”, che coarta – nemmeno tanto implicitamente – la condotta dei contribuenti. L’in­tento di recuperare alla contribuzione chi vi si sottrae trova sostegno in un’im­plementazione massiva delle nuove tecnologie, con un duplice, e negativo, effetto: di concorso secondo un criterio che non si conserva uguale per tutti, e che va come tale giustificato, e di indebolimento delle garanzie del contribuente.

tributaria, tra imposizione e collaborazione The double face of the pre-emptive tax agreement in the legislative reform between taxation and cooperation

The decree on tax assessment (re)introduces the possibility, for self-employed persons and minor enterprises, to determine in agreement with the tax authorities a part of the income to be taxed in the following two years, with irrelevance of the income produced, preclusion of further assessments and some simplifications. This institute would have the potential to reorient the administration-taxpayer relationship to criteria of cooperation, compared to a context that has long conceived the contribution to public expenditure as the imposition from above of a duty, rather than a true compliance. But the legal discipline outlines a “double” institute, which – not even so implicitly – constrains the conduct of taxpayers. The intention of recovering those who are less compliant finds support in a massive implementation of new technologies, with a double, and negative, effect: a public contribution according to a criterion that is not the same for everyone, and which must be justified as such, and a weakening in the taxpayer’s rights.

SOMMARIO:

1. Un istituto criticato, tra imposizione e collaborazione - 2. Il contesto e i princìpi della delega. Il concordato come “spinta gentile” all’adempimento? - 3. Continuità e discontinuità di un istituto alternativo a, e non sostitutivo de, l’accertamento. Profili di incompatibilità con il principio del concorso secondo capacità contributiva - 4. Determinazione concordata, legalità e «sufficiente determinatezza» della base legislativa - 5. La disciplina. Gli obblighi di collaborazione - - 6. La preclusione dei poteri di rettifica e sanzionatori - 7. La struttura. I vincoli di accesso e permanenza. Le fattispecie di decadenza - 8. Insufficienze della fase dialogica a contraddittorio semplificato - 9. La metodologia automatizzata di elaborazione della proposta e il problema della rappresentatività degli Isa. Il ruolo delle associazioni di categoria - 10. I dispositivi di rimozione degli effetti del concordato. Il problema della conoscibilità della proposta. Regime dei vizi e delle tutele (cenni) - 11. Un dubbio e una prima valutazione - NOTE


1. Un istituto criticato, tra imposizione e collaborazione

1.1. Il decreto delegato sull’accertamento introduce la possibilità, per autonomi e imprese minori, di predeterminare una parte dell’imponibile da assoggettare a tassazione nel biennio successivo, con irrilevanza dei redditi prodotti, preclusione degli accertamenti e alcune semplificazioni [1]. Non si può dire che la novità – si tratta in realtà del quinto tentativo [2] – sia stata accolta in modo unanime. Ai critici, contrari a predeterminazioni degli imponibili foriere di inique “catastizzazioni”, cui si aggiunge il timore di un “annichilimento” della funzione impositiva [3], si oppongono atteggiamenti più cauti. Se ne sottolinea la continuità con opzioni espresse già dalla delega n. 23/2014 – la riduzione della invasività dei controlli, correlata all’affinamento delle analisi di rischio, e il potenziamento degli istituti della collaborazione – e la collocazione mediana, nella parte della delega che si occupa dell’accertamento e, al suo interno, fra gli incentivi dell’adem­pimento volontario (art. 17, lett. g)) [4]. 1.2. Confluiscono in effetti, nella disciplina del concordato preventivo, tendenze ordinamentali sviluppatesi parallelamente, che hanno molto cambiato, rispetto a quello disegnato negli anni Settanta, il rapporto fisco-contribuenti: l’apertura dell’accertamento alla partecipazione del contribuente e l’innesto di istituti volti a promuovere la compliance, appunto, con correlato (apparente) “depotenziamento” dell’imperatività dell’azione amministrativa [5]; su altro versante, il ridimensionamento della regola dell’accertamento analitico, a posteriori e unilaterale, dei redditi delle attività economiche minori, da sempre difficili da accertare nella loro effettività [6]. In mezzo, si è consumata la crisi dell’esercizio unilaterale della funzione impositiva, annunciata dagli istituti deflativi degli anni Novanta – e che la politica della compliance vorrebbe appunto superare. Le peculiarità del concordato potrebbero allora vedersi non come superamento dei princìpi fondanti l’imposizione sul reddito – natura vincolata del potere di accertamento; analiticità della dichiarazione e degli accertamenti, in funzione della tassazione dei redditi effettivi e [continua ..]


2. Il contesto e i princìpi della delega. Il concordato come “spinta gentile” all’adempimento?

2.1. Esula da questo discorso una valutazione più generale delle scelte della delega, che richiederebbe di considerare istituti dalle finalità in parte sovrapponibili (conciliazione e adesione su tutti), la perduranza di alcune scelte fondamentali, che sono all’origine dei problemi cui il concordato tenta di rispondere, e le convinzioni che le reggono. La stessa regola dell’accertamento dei redditi su base contabile, di cui si critica il superamento, è ad esempio contingente, storicamente in controtendenza rispetto all’imposta di ricchezza mobile [9] e ampiamente ridimensionata da regole opposte, che si rivolgono proprio ai contribuenti interessati dal concordato [10]. Come andrebbe forse rimeditata l’idea che il principio di uguaglianza richieda l’uguale trattamento di tutti i redditi di lavoro [11]. È solo il caso di osservare come queste valutazioni esprimano diversi assunti di fondo. Sembra che in tanto si possano criticare forme partecipative (o consensuali) di definizione del dovere tributario, in quanto si prediliga la centralità della funzione impositiva, o non si creda davvero nella possibilità di costruire, per questa via, un rapporto di – non coartata – collaborazione tra (certe classi di) contribuenti e l’amministrazione [12]. Non è un caso che sul lato opposto si ponga proprio chi confida in questo, e sposa una visione nient’affatto etica, ma altrettanto costituzionalmente fondata, del dovere tributario, che spetta in primo luogo al contribuente adempiere – non come atomo di una società di massa, ma come individuo, in uno spazio di azione autenticamente libero da costrizioni (dirette e indirette) [13]. 2.2. Ci si potrebbe spingere oltre, per cambiare il punto da cui si osserva l’adempimento del dovere tributario: apprezzarlo come scelta consapevole di un’alternativa possibile [14], che uno Stato costituzionale di diritto promuove in quanto accettata, e non imposta al soggetto passivo, né ponderata opportunisticamente. Si vedrebbero forse in una luce diversa quei cambiamenti che hanno preparato questi sviluppi, e che restituiscono un quadro molto diverso da quello in cui si ambientavano i concordati precedenti (anche perciò non paragonabili). In primo luogo, le modifiche che hanno adeguato l’accertamento ai princìpi dello Statuto del contribuente e ai [continua ..]


3. Continuità e discontinuità di un istituto alternativo a, e non sostitutivo de, l’accertamento. Profili di incompatibilità con il principio del concorso secondo capacità contributiva

3.1. Non può non cogliersi una significativa discontinuità con le discipline volte alla ricognizione condivisa di presupposti già realizzati, tratto costante di una fiscalità di massa che mal si regge su una rigida separazione fra auto-determinazione dei tributi, da parte dei contribuenti, e controlli successivi dell’amministrazione [29]. Con queste, il concordato condivide quelle circostanze – scarsa effettività degli obblighi dichiarativi e carenze dei controlli – che hanno segnato la crisi dell’accerta­mento unilaterale, definito dalla riforma degli anni Settanta [30]. Se ne è, però, sottolineato il carattere aleatorio – di riparto del “rischio” del tributo – che, nella versione preventiva, lo distinguerebbe dal concordato su presupposti già realizzati (rect. dichiarati). Siccome, appunto, precedente il presupposto, il nostro concordato difficilmente si spiegherebbe come modo dell’accertamento, che non potrebbe comunque sostituire [31]. Né lo si potrebbe considerare negozio dispositivo, rispetto a un’obbligazione non ancora sorta [32]. Proprio perché preventivo, determinerebbe, poi, una strutturale divaricazione dai redditi effettivi, determinati su base contabile, e legittimerebbe tassazioni para-catastali, o peggio, in assenza del presupposto, oltre a una discrezionalità amministrativa (nella quantificazione dell’imponibile) incompatibile con la fonte legale del riparto dei carichi pubblici [33]. 3.2. La seria critica, che pone in dubbio la compatibilità con il principio del concorso secondo capacità contributiva effettiva, può forse ridimensionarsi. Le si può opporre, anzitutto, la collocazione dell’istituto, alla luce della quale ne vanno lette le regole, che non possono concepirsi come mera deroga a una disciplina, quella dell’accertamento, di cui mancano i presupposti. Si potrebbe inoltre offrire il testo del decreto, che, a un’osservazione attenta, non pone del tutto nell’irrilevanza gli imponibili prodotti. La fissazione anticipata di una parte – ricavi e costi caratteristici – della base imponibile non modifica le norme sostanziali. La proposta di concordato concerne an e quantum di alcune componenti, ma, come indicano gli artt. 15, 16 e 17, le regole in base alle quali queste concorrono [continua ..]


4. Determinazione concordata, legalità e «sufficiente determinatezza» della base legislativa

4.1. Un problema di legalità si pone sia rispetto all’utilizzo di nuove tecnologie nell’attività amministrativa, qui però autorizzato dalla legge, sia in termini di rispondenza dei suoi contenuti alle prescrizioni legali [47]. È in questa seconda accezione che lo si considera. La predeterminazione non deroga, formalmente, ai criteri normativi di misurazione dell’imponibile. Ne implica bensì la (parziale) quantificazione prima che si realizzi il presupposto, e in questo senso incide su un aspetto normalmente riferito all’applicazione delle norme sostanziali, rispetto alla quale le esigenze sottese alla riserva di legge sono meno avvertite (non comportando alterazione dei criteri normativi, ma loro attuazione). Esse non possono venir tuttavia meno, specie quando, come in questo caso, possano determinarsi stabili scostamenti dalla disciplina ordinaria, improntata a criteri di effettività [48]. Sono da esaminare in questa prospettiva le regole per cui la proposta sarà elaborata dall’Agenzia, in via sostanzialmente unilaterale, «in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva» e «sulla base» di una metodologia che sfrutta anche processi decisionali completamente automatizzati (artt. 9 e 19). L’azione amministrativa risulta così circoscritta dall’esclusione di alcune componenti (artt. 15, 16 e 17), e da un limite minimo di reddito concordabile [49]. Manca invece un limite massimo [50], mentre non risulta regolato il momento valutativo – che si articola nell’applicazione della metodologia e nel suo adeguamento alla capacità contributiva [51] – a parte la necessaria coerenza coi dati dichiarati [52]. Non si ricavano altri precetti, immediatamente vincolanti, dal riferimento alla capacità contributiva, che anzi l’Agenzia deve quantificare. Ora, sembra che, rispetto a un’attività valutativa, che prefissa l’imponibile in modo vincolante, non si pongano esigenze diverse da quelle sottese alla necessaria base legislativa del tributo. Anche le regole che predeterminano il contenuto concreto dell’azione amministrativa, nei loro presupposti ed effetti, debbono esser fissate dalla legge, quando esprimano un autonomo interesse, di efficienza amministrativa, che deroga ai criteri generali di [continua ..]


5. La disciplina. Gli obblighi di collaborazione

5.1. Un primo esame della disciplina definita dal decreto legislativo conferma i caratteri peculiari dell’istituto. La delega non specificava se la proposta andasse indirizzata a tutti, o solo ad alcuni contribuenti. A differenza di quello trasmesso alle Camere, il testo approvato la estende a tutti i titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, cui si rendano applicabili gli indici sintetici di affidabilità, a prescindere dal punteggio (in precedenza individuato in otto) [63]. La modifica segue le osservazioni delle Commissioni parlamentari ed elimina una differenza di trattamento rispetto ai contribuenti forfettari, per cui non si indicano criteri di selezione. A costoro, peraltro, il concordato si applica, in via sperimentale, per il solo 2024 (artt. 10 e 11). Sono rimasti invariati gli altri requisiti: non avere debiti tributari o contributivi, per il periodo d’imposta precedente, sopra i cinquemila euro, e non aver omesso la dichiarazione, né essere stati condannati (anche) per reati tributari nei tre periodi d’imposta precedenti. 5.2. La predeterminazione segue le regole ordinarie, tranne – s’intende – quelle con essa incompatibili: sono inapplicabili i criteri d’imputazione temporale, che presuppongono una manifestazione economica o finanziaria già avvenuta [64]. Gli artt. 15 e 16 ripetono che «il reddito (…) proposto al contribuente (…) è individuato con riferimento» agli artt. 54 e 56, TUIR, senza considerare i componenti straordinari e i redditi imputati per trasparenza (a loro volta possibile oggetto di concordato). La proposta concerne quindi an e quantum di alcuni componenti e rende irrilevanti i criteri analitici e forfettari [65]. Di fatto, coprirà i soli componenti ordinari, restando esclusi quelli straordinari, imprevedibili per definizione (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze), il cui saldo netto si aggiunge o si sottrae al reddito concordato. Si scomputano le perdite d’impresa precedenti il concordato (artt. 15 e 16) e, se cambia l’attività, questo cessa, se la nuova attività non rientra nello stesso indice di affidabilità (art. 21). 5.3. Il decreto e i primi provvedimenti attuativi restituiscono una disciplina molto diversa da quella che poteva desumersi dalla delega, dove si prevedeva un contraddittorio semplificato su una proposta che l’Ufficio avrebbe [continua ..]


6.1. Conferisce stabilità al concordato la preclusione delle rettifiche ex art. 39, d.P.R. n. 600/1973, oltre all’irrilevanza degli imponibili superiori (e inferiori; artt. 19 e 34). Continueranno a svolgersi i controlli automatizzati e formali della dichiarazione, ex artt. 36-bis e 36-ter, s’intende per le fattispecie che non riguardino l’im­ponibile concordato [76]. La preclusione non sembrerebbe effetto di una norma che limita un potere di autotutela che l’amministrazione conserverebbe rispetto a poteri di accertamento già esercitati, e che qui non si spiegano. Si collega, invece, alla fattispecie dell’accet­tazione della proposta, anche se non sembra originare dall’incontro di volontà, bensì proprio dalla disciplina che la legge vi ricollega. È in questo senso effetto strutturale degli istituti della collaborazione, che precede l’obbligazione tributaria vera e propria [77]. La fissità della predeterminazione è infatti incompatibile con diverse determinazioni dell’imponibile, frutto di rettifiche dei redditi prodotti (qui irrilevanti). Nasce in altri termini definitiva e non integrabile, finché permangono i requisiti di validità del concordato, la verifica dei quali resta possibile e doverosa per l’Ufficio. Riesce perciò possibile riferire la preclusione, ex art. 34, ai (soli) poteri di rettifica, i cui presupposti sono incompatibili col concordato, e concepirla come frutto di una norma ricognitiva di effetti ritraibili da altre norme (ss. irrilevanza dei redditi prodotti). Non riguarda, invece, i poteri istruttori, volti a verificare il rispetto dei requisiti e le cause di decadenza (l’art. 34 contempla infatti un’attività istruttoria). La preclusione assorbe il forse principale beneficio già riconosciuto a chi ottiene punteggi Isa elevati [78]: l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, ex comma 1, lett. d), art. 39, d.P.R. n. 600, che presuppongono appunto l’inatten­dibilità (non complessiva della contabilità, ma solo) dei dati dichiarati, condizione come visto incompatibile con gli obblighi di collaborazione implicati dal concordato. Sono parimenti incompatibili i presupposti dell’accertamento extracontabile, ex comma 2, art. 39, correlato a scritture nel complesso inattendibili, o a violazioni anch’esse di [continua ..]


6. La preclusione dei poteri di rettifica e sanzionatori

6.1. Conferisce stabilità al concordato la preclusione delle rettifiche ex art. 39, d.P.R. n. 600/1973, oltre all’irrilevanza degli imponibili superiori (e inferiori; artt. 19 e 34). Continueranno a svolgersi i controlli automatizzati e formali della dichiarazione, ex artt. 36-bis e 36-ter, s’intende per le fattispecie che non riguardino l’im­ponibile concordato [76]. La preclusione non sembrerebbe effetto di una norma che limita un potere di autotutela che l’amministrazione conserverebbe rispetto a poteri di accertamento già esercitati, e che qui non si spiegano. Si collega, invece, alla fattispecie dell’accet­tazione della proposta, anche se non sembra originare dall’incontro di volontà, bensì proprio dalla disciplina che la legge vi ricollega. È in questo senso effetto strutturale degli istituti della collaborazione, che precede l’obbligazione tributaria vera e propria [77]. La fissità della predeterminazione è infatti incompatibile con diverse determinazioni dell’imponibile, frutto di rettifiche dei redditi prodotti (qui irrilevanti). Nasce in altri termini definitiva e non integrabile, finché permangono i requisiti di validità del concordato, la verifica dei quali resta possibile e doverosa per l’Ufficio. Riesce perciò possibile riferire la preclusione, ex art. 34, ai (soli) poteri di rettifica, i cui presupposti sono incompatibili col concordato, e concepirla come frutto di una norma ricognitiva di effetti ritraibili da altre norme (ss. irrilevanza dei redditi prodotti). Non riguarda, invece, i poteri istruttori, volti a verificare il rispetto dei requisiti e le cause di decadenza (l’art. 34 contempla infatti un’attività istruttoria). La preclusione assorbe il forse principale beneficio già riconosciuto a chi ottiene punteggi Isa elevati [78]: l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, ex comma 1, lett. d), art. 39, d.P.R. n. 600, che presuppongono appunto l’inatten­dibilità (non complessiva della contabilità, ma solo) dei dati dichiarati, condizione come visto incompatibile con gli obblighi di collaborazione implicati dal concordato. Sono parimenti incompatibili i presupposti dell’accertamento extracontabile, ex comma 2, art. 39, correlato a scritture nel complesso inattendibili, o a violazioni anch’esse di [continua ..]


7. La struttura. I vincoli di accesso e permanenza. Le fattispecie di decadenza

7.1. È regola costante che il concordato preventivo coinvolga i soli percettori di redditi di lavoro autonomo e d’impresa. Per questi redditi soltanto si pongono quelle esigenze di recupero alla contribuzione generale, che giustificano il concordato come istituto della collaborazione. Di queste attività soprattutto è più difficile calcolare, già a posteriori, il risultato. La delimitazione ai contribuenti tenuti agli Isa conferma questa ratio – inapplicabile alle imprese di maggiori dimensioni, che accedono all’adempimento collaborativo. 7.2. La scelta di non limitare la proposta di concordato ai soli contribuenti “affidabili”, come nei primi due testi, asseconda il carattere strutturale dell’istituto, che si apre a tutti coloro che intendano rispettarne le regole di collaborazione. Supera, come detto, una differenza difficilmente giustificabile rispetto ai contribuenti forfettari, non tenuti agli Isa e per i quali, quindi, non era praticabile la stessa differenziazione. Ne accentua inoltre il carattere premiale, e dunque di istituto funzionale all’emer­sione del non dichiarato, perché sono riconosciuti a tutti benefìci che la normativa Isa concedeva solo ai più affidabili. Potrebbe d’altro canto obiettarsi che viene in questo modo meno la buona fede del contribuente meno affidabile. Il concordato si presterebbe, per costui, a “canonizzare” una parte del non dichiarato, a “coprire l’evasione”, con proposte che, basandosi su dichiarazioni poco attendibili, non raggiungerebbero i redditi effettivi [86]. La differenza nelle regole di accesso non è probabilmente così marcata, se si considera che i testi precedenti consentivano comunque di migliorare il punteggio di affidabilità, indicando in dichiarazione maggiori ricavi non contabilizzati (art. 10, lett. a)) [87]. Ma la critica trova altri argomenti nella considerazione che gli stessi Isa non rappresentano la situazione effettiva del contribuente, ma una condizione di “normalità”, e la proposta, come vedremo, si fonda principalmente su di essi. Trae inoltre forza dalla regola, che vediamo subito, che non sanziona con la decadenza infedeltà dichiarative “lievi”. Queste regole assecondano, nel loro insieme, una ratio non tanto, o non solo, di generalizzazione dell’imposizione secondo criteri di [continua ..]


8. Insufficienze della fase dialogica a contraddittorio semplificato

8.1. Una fase dialogica praticamente assente, e una metodologia di elaborazione della proposta totalmente automatizzata, e fondata sugli Isa, assecondano l’esercizio unilaterale di un potere finalizzato a far adeguare il dichiarato a uno standard di imponibile “normale”. Si è visto che, nel passaggio alle Camere, sono stati eliminati i termini posti a contribuente e amministrazione, rispettivamente, per l’invio dei dati e la comunicazione della proposta. Il testo licenziato il 25 gennaio pone solo un termine, al contribuente, per accettare la proposta (30 giugno, a regime; 15 ottobre, per il 2024), e all’Agenzia per pubblicare i programmi informatici (1° aprile, a regime; 15 giugno, per il 2024). L’art. 9 impegna poi l’Agenzia a «elabora[re] e comunica[re] la proposta attraverso i programmi informatici» e «(…) sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella [sua] disponibilità (…), limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi» (comma 1). Ma, dai provvedimenti attuativi, si apprende che la proposta sarà elaborata direttamente dal contribuente, con il software fornito dall’Agenzia, e poi confermata in dichiarazione (supra, par. 5.3). Sarà insomma il contribuente a calcolare, tramite un programma alimentato (anche) dai dati da lui inseriti, una parte significativa dell’imponibile, senza alcun confronto con l’Ufficio (simile all’esperienza degli Isa, che però non incidevano sul dovuto; infra, par. 9.3). L’attuazione del contraddittorio semplificato, voluto dalla delega, resta affidata a un decreto ministeriale, che dovrebbe disciplinare (anche) quel diritto a esprimere la propria opinione sulla proposta automatizzata, che è riconosciuto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (richiamato dall’art. 9, comma 2, decreto; infra, par. 10.2). 8.2. Si è osservato che il contraddittorio, che la delega voleva semplificato, avrebbe comunque una funzione “collaborativa” negli istituti della compliance, e non soddisferebbe il diritto a essere sentiti prima che l’amministrazione assuma una decisione potenzialmente lesiva, che qui mancherebbe e che anzi si vuol evitare (il contribuente può rifiutare la proposta). Il contraddittorio andrebbe inteso non [continua ..]


9. La metodologia automatizzata di elaborazione della proposta e il problema della rappresentatività degli Isa. Il ruolo delle associazioni di categoria

9.1. Nel testo finale del decreto, la fase dialogica è stata come detto “assorbita” nell’elaborazione “automatizzata” della proposta, di cui è ora richiesta la coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e con la sua capacità contributiva (art. 9, comma 1). Sembra, quindi, che gli Uffici non possano accettare acriticamente gli esiti della metodologia di previsione, ma dovranno appunto adeguarli alla capacità contributiva del singolo. La metodologia, che sfrutterà anche processi decisionali completamente automatizzati, dovrebbe insomma preparare, ma non esaurire, la valutazione degli Uffici. È tuttavia verosimile – e i provvedimenti attuativi lo confermano – che la mancanza del contraddittorio, da un lato, il vasto patrimonio informativo e i processi automatizzati, dall’altro, convoglino sulla metodologia quella capacità di apprezzare e combinare fra loro, in relazione al contesto informativo, i dati disponibili, che è il proprium della valutazione degli imponibili [98]. L’appiattimento delle proposte sulle applicazioni della metodologia esalta il ruolo degli Isa, concepiti per stimare il reddito attribuibile a gruppi di attività – l’art. 9 si riferisce a «specifiche attività economiche», la cui definizione circoscrive anche le fattispecie di cessazione del concordato – e di cui si prefigura una maggiore rappresentatività (artt. 5 e 6, d.lgs. n. 1/2024). Sembra così profilarsi una determinazione “automatizzata” degli imponibili, per settori economici e con la partecipazione delle organizzazioni produttive, che ha prodotto, in altri contesti, significative alterazioni dei criteri di riparto dei tributi [99]. Ne consegue, non solo uno stabile scostamento dai criteri ordinari di misurazione dei presupposti, ma anche una possibile violazione delle garanzie di conoscibilità e verificabilità della decisione automatizzata, oltre che della riserva di legge, riguardo proprio ai poteri regolamentari in materia di Isa. 9.2. Gli Isa, la cui comunicazione resta obbligatoria, hanno in effetti un peso determinante nella proposta, fornendo le redditività individuali e settoriali su cui essa si fonda. Ma la base informativa è più ampia e si arricchirà di anno in anno, includendo le informazioni provenienti da banche dati maggiormente [continua ..]


10. I dispositivi di rimozione degli effetti del concordato. Il problema della conoscibilità della proposta. Regime dei vizi e delle tutele (cenni)

10.1. I dispositivi di cessazione dell’accordo, legati a eventi che falsino o rendano inattendibile la previsione, dovrebbero recuperare una corrispondenza, fra redditi previsti e prodotti, che la formulazione automatizzata della proposta come detto limita. Mentre la decadenza si collega a violazioni degli obblighi di collaborazione su cui si fonda il concordato, e ne rimuove ab origine gli effetti, le norme sulla cessazione anticipata danno rilievo a fatti successivi, che ne fanno venir meno i requisiti – modifica o interruzione dell’attività – o rendono la predeterminazione troppo lontana dalla realtà (art. 19, comma 2). Hanno quindi effetto dal periodo in cui si realizzano, con salvezza degli effetti già prodotti. La duplice ratio del concordato preventivo riemerge nella previsione che dà rilievo, per la cessazione del concordato, ai soli scostamenti inferiori, con irrilevanza di quelli superiori (di qualunque entità). La predeterminazione viene perciò meno solo nell’ipotesi più favorevole al contribuente ed è solo in parte compensata, se così si può dire, dal limite minimo di reddito imponibile (che supplisce a possibili sottostime della predeterminazione, ma accentua il rischio di tassare una capacità contributiva inesistente). Per il resto, i dispositivi di rimozione dell’accordo sono più numerosi di quanto si direbbe a una prima lettura. L’unica ipotesi espressa è sì collegata a circostanze «eccezionali», che spetterà al MEF, con proprio decreto, indicare, e che determinino redditi prodotti inferiori al cinquanta per cento di quelli concordati (art. 19, comma 2) [114]; ma gli eventi imprevedibili, che possono inficiare l’attendibilità della previsione, sono già considerati, nella loro manifestazione reddituale, come componenti stra­or­dinari esclusi dalla predeterminazione, o come cambiamenti significativi del­l’attività (anch’essa causa di cessazione, se la nuova attività non rientra nello stesso indice di affidabilità o coefficiente di redditività). Sono inoltre implicati dalla possibilità di dichiarare dati che determinino una quantificazione dei redditi «diversa» – quindi, anche inferiore, ma andrebbe chiarito – da quella concordata, circostanza che caduca anch’essa [continua ..]


11. Un dubbio e una prima valutazione

11.1. Il concordato porta a maturazione, anche in materia tributaria, una nuova modalità di regolazione sociale, che trae forza da vincoli espressi e di fatto. È istituto “doppio”, che coniuga la “spinta” all’adempimento e la semplificazione, sostenuti da un’implementazione delle nuove tecnologie che coarta, neanche troppo implicitamente, la condotta dei singoli. È forse questione filosofica (che non si vuol certo sminuire) se una regolazione che “spinge ma non costringe” rispetti l’auto-determinazione dei singoli, e il principio personalistico che ispira la nostra Costituzione. È altresì dubbio che favorisca una consapevole osservanza del dovere tributario e un vero progresso nei rapporti fra cittadini e amministrazione: è diverso se i primi sono persuasi dell’importanza di osservarlo, o solo indotti a obbedirvi per opportunismo – il che corrisponde al­l’immagine che si è finora data dell’istituto. Preoccupano, di certo, i problemi di tutela del contribuente (anche) rispetto a una decisione completamente automatizzata, difficile da comprendere e non partecipata. L’alterazione dei criteri di riparto, che ne consegue, è frutto di queste scelte, ma – va detto – non segna una reale discontinuità rispetto a sviluppi precedenti. L’esten­sione di criteri non effettivi di determinazione degli imponibili non può imputarsi a questa delega, che, per un verso, traduce in norme sostanziali i progressi delle metodologie finora applicate all’accertamento, e già accettate anche dai critici del concordato [126]; per l’altro, apre, a chi ancora non vi accedeva, discipline già molto diffuse. Gli si può semmai rimproverare molta fiducia nelle capacità “predittive” delle nuove tecnologie che elaborano la proposta. 11.2. Nella convergenza fra l’intento di recuperare alla contribuzione chi vi si sottrae e una semplificazione che si alimenta delle nuove tecnologie, si spiegano regole difficilmente accettabili nell’attuazione autoritativa dei tributi: la mancata previsione di un confronto preventivo sulla proposta, come pure le norme che accettano infedeltà dichiarative lievi, che aprono il concordato a chi sia già stato condannato (anche) per reati tributari, o che ignorano scostamenti eccezionali al rialzo (dei [continua ..]


NOTE